L’Agenzia delle Entrate con la circolare 19/E del 1 giugno 2012 ha rivisto la posizione assunta con la 39/E del 1 luglio 2010 che subordinava alla prescrizione medica, la possibilità di detrarre le spese sostenute per le prestazioni fisioterapiche.
Al cittadino sarà ora consentita la detraibilità delle spese fisioterapiche, allegando la sola parcella o quietanza del professionista da cui risulti la prestazione eseguita. Ricordiamo che la detraibilità delle prestazioni del Fisioterapista, come delle altre Professioni sanitarie, è stata sancita dal collegato alla Finanziaria del 2000 dove è stata introdotta la detraibilità fiscale per le cosiddette prestazioni di “assistenza specifica”.
Il resoconto stenografico dell’Assemblea (seduta n. 779 del 28 luglio 2000) riporta la risposta di chiarimento dell’allora Sottosegretario di Stato per le finanze, On. Natale D’Amico, che conferma che in tale definizione devono essere comprese le prestazioni erogate dalle Professioni sanitarie normate, allora dalla Legge 42/99 e ora elencate nel D.M. 29 marzo 2001.
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